(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 232, comma primo, c.p.c., il giudice può ritenere come ammessi, valutando ogni altro elemento probatorio, i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve peraltro essere ex se suscettivo di fornire piena prova — poiché in tal caso, risultando assolto l'onere della prova, sarebbe superflua la considerazione della mancata risposta all'interrogatorio — ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio.