(massima n. 1)
La norma dell'art. 232 c.p.c. - secondo cui la mancata presentazione o il rifiuto di rispondere consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale - č applicabile anche al caso di dichiarazioni che, per il loro contenuto reticente o evasivo, possono essere equiparate alla mancata risposta.