(massima n. 1)
Poiché l'esclusione, dal novero delle cose in condominio, di alcune di quelle parti dell'edificio che sono presunte di proprietà comune, incide sulla costituzione o modificazione di un diritto reale immobiliare (con la conseguenza che l'esclusione stessa deve risultare ad substantiam da atto scritto), il titolo al quale si richiama la norma dell'art. 1117 c.c. non può essere che un atto scritto. All'uopo, se non è necessario che l'esclusione anzidetta sia dichiarata espressamente, è pur sempre indispensabile, al fine di vincere la presunzione di proprietà comune stabilita dalla legge, che il «contrario» (e cioè l'attribuzione in proprietà esclusiva ad uno dei condomini) risulti in modo chiaro ed inequivoco; è necessario, cioè, che dal titolo emergano elementi tali da essere in contrasto con l'esercizio del diritto di condominio. E tale indagine è demandata all'incensurabile apprezzamento dei giudici del merito.