(massima n. 1)
Nel caso che, all'interno di un giudizio civile, venga introdotto un giudizio incidentale di falso, ne deriva la necessità di sospendere il processo principale fino alla decisione di quello pregiudiziale di falso. La causa di sospensione del processo principale viene meno non al verificarsi di una qualsiasi ipotesi di cancellazione della causa incidentale dal ruolo, di sospensione o di interruzione di essa, ma soltanto quando il giudizio di falso sia stato deciso con sentenza di merito passata in giudicato ovvero quando esso si sia estinto e l'estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal collegio ovvero dall'istruttore con ordinanza non più impugnabile col reclamo al collegio ai sensi degli artt. 308 e 178 c.p.c.; fino a quel momento, non può dirsi cessata la causa di sospensione ex art. 295 c.p.c., per cui deve ritenersi legittimo il rifiuto del giudice di proseguire il procedimento principale, fissando l'udienza allo scopo. (Nella specie, la parte convenuta in un giudizio incidentale di falso aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'attore aveva aderito alla indicazione del giudice competente; il giudice, di fronte al quale era pendente la querela di falso, aveva cancellato dal ruolo la causa e l'attore aveva presentato istanza al giudice della causa principale per la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, che questi aveva rigettato, con valutazione la cui fondatezza è stata confermata dalla S.C.).