(massima n. 1)
In tema di condominio di edificio, il titolo contrario, idoneo ad escludere dalla comunione un bene oggettivamente destinato all'uso comune (art. 1117 c.c.), è soltanto l'atto costitutivo del condominio medesimo, ovvero un successivo atto modificativo, cui abbiano partecipato tutti i condomini. Al fine indicato, pertanto, può ritenersi operante la clausola del contratto di compravendita del singolo appartamento solo se ed in quanto riportata in tutti gli atti di acquisto degli altri appartamenti.