(massima n. 1)
In materia di querela di falso, il giudice dinanzi al quale la querela sia proposta, anche se privo della competenza a conoscerne (nel caso di specie, giudice di pace) è comunque tenuto ad autorizzare o meno la presentazione della querela sulla base del motivato esame delle condizioni di ammissibilità della stessa, alla stregua del disposto degli artt. 221 e 222 c.p.c. e, se riconosce la rilevanza del documento impugnato di falso e se il modo in cui l'impugnazione è proposta è conforme ai detti requisiti di ammissibilità, è tenuto a sospendere il giudizio e a rimettere le parti dinanzi al tribunale per il relativo procedimento, ai sensi dell'art. 313 c.p.c. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito, con la quale il giudice di pace aveva bensì provveduto a verificare la sussistenza del requisito di ammissibilità consistente nella sottoscrizione dell'atto personalmente o da parte di un procuratore speciale, ma aveva erroneamente ritenuto insussistente il requisito stesso, a fronte del deposito da parte del difensore di un testo contenente la querela sottoscritto dalla parte personalmente, con delega all'avvocato per il deposito dell'atto).