(massima n. 1)
Per vincere in base al titolo la presunzione legale di proprietā comune delle parti dell'edificio condominiale indicate nell'art. 1117 c.c. non č sufficiente il frazionamento-accatastamento e la relativa trascrizione eseguiti a domanda del venditore-costruttore della parte dell'edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sé inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendo riconoscersi tale effetto soltanto al contratto di compravendita, in cui la previa delimitazione unilaterale dell'oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontā di entrambi i contraenti.