(massima n. 1)
Procedutosi alla ricostituzione (o «ricostruzione») del verbale di udienza di un processo civile in applicazione analogica delle disposizioni dell'art. 113 del vigente codice di procedura penale, all'atto ricostituito deve attribuirsi lo stesso valore formale dell'atto mancante e quindi l'efficacia probatoria che l'atto pubblico ha a norma dell'art. 2700 c.c. Ne consegue che l'atto stesso, impugnabile solo con la querela di falso, non č soggetto a verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. Le valutazioni del giudice di merito circa la corrispondenza tra copia utilizzata ai fini della ricostituzione e originale non sono censurabili in cassazione, se non č configurabile un vizio della motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (Nella specie, la ricostituzione era rilevante ai fini dell'ammissibilitą dell'appello, il verbale smarrito contenendo la riserva di impugnazione di una sentenza non definitiva, e la S.C. non ha ritenuto decisive, in merito alla logicitą della motivazione relativa alla ricostituzione, le deduzioni del ricorrente circa la possibilitą che la fotocopia utilizzata avesse subito un fotomontaggio).