(massima n. 1)
Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non č tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticitā della scrittura qualora possa desumere la veridicitā del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti. (Nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto autentica una polizza assicurativa, della quale l'assicurato aveva contestato l'autenticitā della sottoscrizione, osservando che se quel documento fosse stato apocrifo, il contraente non avrebbe reiteratamente pagato il premio per diversi anni, come invece aveva fatto. La S.C., formulando il principio di cui alla massima, ha cassato tale decisione ).