(massima n. 1)
Il giudice del merito non č tenuto ad ammettere ulteriori mezzi istruttori quando, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali d'apprezzamento, ritenga giā sicuramente raggiunta la prova dei fatti di cui si discute, né, in tal caso, occorre che egli li respinga esplicitamente, bastando che la sua volontā risulti per implicito dalla motivazione della raggiunta certezza.