(massima n. 1)
L'ordinanza che dichiara chiusa l'istruttoria quando ravvisa superflua, per i risultati raggiunti, l'ulteriore assunzione di mezzi di prova, non può, violando i diritti della difesa, rinvenire l'estremo della superfluità nelle acquisizioni testimoniali ex uno latere, salvo che espressamente od implicitamente dichiari l'altra parte decaduta dall'espletamento di quel mezzo istruttorio.