(massima n. 1)
Non č censurabile in sede di legittimitā il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluitā della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere giā raggiunto, in base all'istruzione probatoria giā esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione.