(massima n. 1)
La facoltą per le parti di chiedere la riammissione all'espletamento dei mezzi istruttori, prevista dall'ultimo comma dell'art. 208 c.p.c., deve ritenersi sussistente sia nel caso di precedente espressa declaratoria di decadenza dal diritto di far assumere la prova, sia nel caso in cui una declaratoria di identico contenuto sia implicita essendo stata emessa ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, con la conseguenza che, in tale ultimo caso, la suddetta facoltą va esercitata in sede di riassunzione della causa.