(massima n. 1)
La decadenza dal diritto di far assumere la prova, prevista dall'art. 208 c.p.c., opera per il caso di mancata comparizione delle parti nel giorno fissato per l'inizio o la prosecuzione della prova medesima, e, quindi, postula che il giudice, nell'espletamento dei suoi doveri d'ufficio, abbia determinato il tempo, il luogo ed il modo dell'assunzione del mezzo istruttorio, a norma dell'art. 202 c.p.c. Tale decadenza, pertanto, non può trovare applicazione per la diversa ipotesi in cui il giudice non abbia fissato detta udienza, ancorché la parte interessata non abbia provveduto a sollecitarlo in proposito.