(massima n. 1)
Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. occorre fare riferimento all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di una unitą immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita della proprietą di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni č attribuita al condominio, deve escludersi che un singolo condomino abbia potuto acquisirne con atto successivo la proprietą esclusiva dall'originario unico proprietario, seppure il bene, per la conformazione dei luoghi, sia di fatto goduto ed utilizzato pił proficuamente e frequentemente da tale condomino piuttosto che dagli altri.