(massima n. 1)
In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208 c.p.c. come novellata dalla riforma del 1990 che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non pił su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva. (Nella specie, prima di ogni altra difesa e prima comunque dell'espletamento della prova stessa), non risultando previsto alcun onere di formulare l'eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si č verificata.