(massima n. 1)
Le nullitą concernenti le rogatorie consolari ed internazionali, per essere state espletate tardivamente, hanno carattere relativo (versandosi in materia affidata alla disponibilitą delle parti) e devono, pertanto, essere opposte nella prima udienza e difesa successiva all'atto di assunzione del mezzo istruttorio, od alla notizia di esso, rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza, senza che quest'ultima sia esclusa dalla circostanza che, a detta udienza, le parti abbiano chiesto un mero rinvio per esaminare la prova assunta, dovendo l'espressione «prima istanza», adoperata dall'art. 157 c.p.c., intendersi in senso lato, comprensiva cioč di ogni richiesta di parte tendente ad ottenere dall'ufficio un provvedimento, anche meramente ordinatorio, volto a regolare lo svolgimento del processo.