(massima n. 1)
L'art. 199 c.p.c. — che attribuisce rilevanza alla conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico — non pone a carico del consulente alcun obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, né prevede che il giudice debba decidere sull'istanza di parte che richieda o risolleciti l'esperimento del tentativo stesso. Né alcun potere sorge se il giudice, accogliendo l'istanza di parte, demandi al consulente l'esperimento del tentativo di conciliazione, poiché, in ogni caso, l'opera del consulente si riduce alla sola indicazione dei punti di accordo e resta sottratta a qualsiasi valutazione di regolarità che possa riflettersi su un corretto svolgimento del processo.