(massima n. 1)
In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autoritą giudiziaria, non costituisce motivo di nullitą il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 29, L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall'art. 11, L. 8 luglio 1980, n. 319.