(massima n. 2)
La realizzazione dell'opera pubblica su fondo privato, qualora il decreto di occupazione sia stato annullato dal giudice amministrativo, comporta, configurandosi l'illegittimità ab origine dell'occupazione, che il fondo è acquisito alla mano pubblica al momento dell'irreversibile trasformazione del fondo, e con riferimento a tale momento, e non al passaggio in giudicato della sentenza, deve essere valutato il bene ai fini del risarcimento del danno, e decorrono gli interessi sulla somma liquidata.