(massima n. 1)
Nel caso di edifici limitrofi, di diversa proprietą, la presunzione (art. 1117 c.c.) di comunione di una parte immobiliare destinata permanentemente al loro uso (ex portone, androne), ma insistente su suolo di appartenenza esclusiva del proprietario di uno degli edifici, opera soltanto se l'indagine sui titoli di proprietą conduca a ritenere che la destinazione permanente al servizio degli edifici limitrofi sia stata posta in essere nel momento in cui il suolo e gli edifici appartenevano ad una stessa persona, od a pia persone pro indiviso, e non ne sia stata prevista la soppressione all'atto del frazionamento.