(massima n. 1)
È inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. prima del deposito della rinunzia dell'intimato alla sentenza, ancorché detto deposito intervenga nel termine per la iscrizione a ruolo dell'impugnazione già proposta, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del deposito dell'atto di rinunzia, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 quater, e dunque prima di tale momento non esiste un provvedimento impugnabile.