(massima n. 1)
L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. che venga annullata dal giudice di secondo grado con rinvio al primo giudice, perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., con la conseguenza che il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare l'improseguibilitā del processo esecutivo e la caducazione dei relativi atti. Coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo, il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria, pronunciato dal giudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado, non č idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata.