(massima n. 1)
Il potere del G.I. di emettere l'ordinanza di condanna al pagamento di una somma di denaro a chiusura dell'istruttoria ex art. 186 quater c.p.c. non incontra limiti anche nell'ipotesi in cui, terminata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa sia stata rimessa al collegio per la decisione, con la conseguenza che la relativa istanza, presentata al collegio, deve da questo essere rimessa al G.I. per la decisione.