(massima n. 1)
Il giudice istruttore, ad esaurimento dell'istruzione, l'ordinanza anticipatoria di condanna di cui all'art. 186 quater c.p.c., decide con cognizione piena, senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare ed incontestabile soluzione, ossia di prova evidente.