(massima n. 2)
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emanata dal giudice una volta esaurita l'istruzione, l'espressione «parte intimata», di cui al quarto comma dell'art. 186 quater c.p.c., indica, non già la parte cui sia stato intimato il precetto, ma, semplicemente, la parte destinataria dell'ordinanza stessa; pertanto, la parte a cui, nel provvedimento del giudice, viene ordinato il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni, è subito legittimata, senza dover attendere la notificazione del precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, ciò che, determinando la trasformazione, quoad effectum, dell'ordinanza anticipatoria in sentenza impugnabile, consente la proposizione tanto dell'appello quanto dell'istanza di sospensione del titolo esecutivo.