(massima n. 1)
Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilitą civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., nei confronti di tutti i convenuti, la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo di essi deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati, anche qualora gli altri convenuti siano rimasti contumaci, rilevando a tal fine la finalitą acceleratoria del processo, l'esigenza di unitaria trattazione delle cause inscindibili e l'inammissibile limitazione della facoltą di contrastare l'esecuzione dell'ordinanza, per le parti che vogliano rinunciare alla sentenza per proporre appello avverso l'ordinanza trasformata in sentenza, con contestuale richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.