(massima n. 1)
In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 quater c.p.c., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia esaurita l'istruzione, non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.