(massima n. 1)
L'esaurimento dell'istruttoria costituisce il presupposto per l'emanazione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c.; pertanto, l'invito del giudice istruttore, che ha esaurito l'istruttoria e ritenuto la causa matura per la decisione, a precisare le conclusioni segna il momento a decorrere dal quale può essere proposta l'istanza; questa può essere presentata sia all'udienza in cui detto invito è formulato sia nella successiva udienza eventualmente fissata per la precisazione delle conclusioni.