(massima n. 2)
L'art. 55 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modif. dall'art. 1 D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 302, entrato in vigore dal 30 giugno 2003, prevede che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilitą, in assenza dei valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'art. 37, comma 1, con esclusione della riduzione del 40% e con l'incremento dell'importo nella misura del 10%"precisando al comma 2 che detta regola "si applica anche ai giudizi pendenti alla data dell'1 gennaio 1997"data di decorrenza degli effetti della L. 23 dicembre 1996 n. 662.