(massima n. 2)
Il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244 secondo comma c.p.c. vecchio testo, vieta che l'una prova e l'altra rispettivamente dedotte in primo grado ed in appello riguardino lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere a pena di inammissibilità circostanze diverse, distinte dalla precedente.