(massima n. 1)
Qualora un complesso residenziale composto da pił palazzine, ciascuna con un proprio distinto condominio, abbia spazi e manufatti di godimento comune, questi debbono ritenersi soggetti al regime della comunione e non a quello del condominio, con la conseguenza che, applicandosi le regole generali della prima e non del secondo, per le innovazioni si richiede la manifestazione di volontą di tutti i partecipanti; né, d'altra parte, č configurabile la violazione dell'art. 1117 c.c. nell'ipotesi in cui pił edifici siano dotati di opere comuni strutturalmente distaccate. (Nella specie, č stata ritenuta illegittima l'esecuzione da parte di un condominio di opere relative ai viali di accesso comuni a pił edifici facenti parte di un complesso residenziale, sul rilievo che il medesimo non avrebbe potuto operare su parti di uso comune di edifici limitrofi ed autonomi appartenenti a diversi proprietari, fisicamente distaccate ma destinate al servizio comune dei proprietari medesimi).