(massima n. 1)
L'accertamento, in sede di sentenza non definitiva, degli elementi materiali che individuano una determinata convenzione fra le parti, non preclude al giudice di provvedere, con la sentenza definitiva resa fra le medesime parti, alla qualificazione giuridica di tale convenzione, in relazione ai dati definiti con la precedente pronuncia. Pertanto, ove con la prima decisione, dichiarativa della simulazione di un contratto di locazione, il giudice abbia accertato l'esistenza di una convenzione per la concessione gratuita dell'utilizzazione dell'immobile, ciò non impedisce che, con la definitiva decisione della causa, la dissimulata convenzione venga ascritta all'archetipo del comodato, delineato dall'art. 1803 c.c.