(massima n. 1)
Affinché un singolo condomino possa presumersi comproprietario di una determinata parte comune di un edificio condominiale è necessario che, al momento della formazione del condominio, sussistesse un rapporto di accessorietà, strutturale e funzionale, tra tale parte comune e la singola porzione immobiliare — nell'originaria sua conformazione — poi pervenuta al detto condomino, talché potesse allora configurarsi l'attitudine, anche se non estrinsecatasi, della prima ad essere usata in funzione del godimento della seconda; tale presunzione non ricorre qualora l'indicata attitudine funzionale non esistesse al momento del frazionamento dell'edificio in proprietà diverse e si sia realizzata solo successivamente, a seguito di trasformazione apportata alla porzione immobiliare di proprietà singola.