(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1117 c.c., nel fissare la presunzione di comunione di alcune parti dell'edificio condominiale, ove il contrario non risulti dal titolo, opera sul piano probatorio, non su quello sostanziale, con la conseguenza che va applicata nei giudizi pendenti sotto il suo vigore, ancorché riguardanti edifici in precedenza costruiti.