(massima n. 1)
Ai fini dell'individuazione delle parti comuni negli edifici in condominio e dell'applicazione della relativa disciplina giuridica, sono giuridicamente irrilevanti le circostanze che la cosa comune appartenga o meno a tutti i condomini dell'edificio e sia destinata all'uso ed al godimento di tutti gli appartamenti in esso esistenti o che i condomini abbiano determinato le rispettive quote di proprietą sulla stessa cosa comune, essendo, invece, sufficiente che quest'ultima appartenga a due o pił di detti condomini e sia legata agli appartamenti di costoro da un vincolo funzionale di pertinenza.