(massima n. 1)
Per tutelare la proprietā di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non č necessario che il condomino dimostri con il rigore richiesto per la reivindicatio la comproprietā del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioč sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unitā immobiliari di proprietā esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietā esclusiva darne la prova.