(massima n. 1)
Il provvedimento del giudice che, con riguardo all'udienza di istruzione della singola causa, dopo la chiusura del relativo verbale, che segna anche il momento terminale dell'udienza, abbia, su istanza di parte, disposto la riapertura del verbale stesso, implica la revoca del provvedimento già pronunciato di fissazione dell'udienza successiva con immediata trattazione della causa. Tale provvedimento, che può ricondursi al potere di direzione del procedimento che compete al giudice istruttore (art. 175 c.p.c.), non può ledere il diritto di difesa delle parti e non può pertanto prescindere dalla sua tempestiva comunicazione, in mancanza della quale, a meno che non vi sia l'accordo dei procuratori delle parti costituite o che questi non siano presenti, l'udienza così anticipata («riaperta») deve ritenersi nulla.