(massima n. 1)
Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertā fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivitā processuali e formalitā superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di paritā (art. 111, secondo comma Cost.) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale č destinato ad esplicare i suoi effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - avendo valutato inammissibile il ricorso principale - ha ritenuto superflua la rimessione in termini del resistente, che ne aveva fatto istanza, per il completamento della notificazione del controricorso, riconoscendo che il resistente medesimo aveva comunque avuto la possibilitā di esercitare l'attivitā difensiva mediante partecipazione alla discussione in camera di consiglio, in relazione alla quale egli aveva ricevuto notifica dell'avviso).