(massima n. 1)
In mancanza di una specifica previsione contraria del titolo costitutivo, la destinazione all'uso ed al godimento comune di taluni servizi, beni o parti dell'edificio comune, risultante dall'attitudine funzionale del bene al servizio dell'edificio, considerato nella sua unitą e al godimento collettivo, fanno presumere la condominialitą a prescindere dal fatto che il bene sia o possa essere utilizzato da tutti i condomini o solo da taluni di essi. (Mass. redaz.).