(massima n. 1)
L'indegnitą a succedere di cui all'art. 463 cod. civ pur essendo operativa "ipso iure", deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacitą all'acquisto dell'ereditą, ma solo una causa di esclusione dalla successione.