(massima n. 1)
Al fine della valida costituzione dell'assemblea del condominio di edificio, la norma dell'art. 1136 sesto comma c.c. secondo la quale l'invito alla riunione dei condomini non richiede l'atto scritto o altre particolari formalità, ma può essere effettuato con qualsiasi forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario, comporta che la valida convocazione di uno dei comproprietari pro indiviso di piani o porzioni di piano può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive, affidate alla valutazione del giudice del merito, tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione.