(massima n. 1)
L'annullamento di un testamento per incapacitā naturale del testatore postula l'esistenza non giā di una semplice anomalia o alterazione delle facoltā psichiche ed intellettive del de cuius, bensė la prova che, cagione di un'infermitā transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontā, della coscienza dei propri atti ovvero della capacitā di autodeterminarsi. L'onere della prova di tale condizione grava sul soggetto che impugna la scheda testamentaria, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacitā totale e permanente, nel qual caso č compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo.