(massima n. 1)
Il ricorso all'autoritā giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 1105 (quarto comma) c.c., per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, č improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi.