(massima n. 1)
Le norme della legge fallimentare sono applicabili anche ai conti correnti postali, in virtł della espressa previsione recata in tal senso dall'art. 24 del codice postale (D.P.R. n. 156 del 1973), non derogata dall'art. 82 di detto codice, con la conseguenza che devono ritenersi inefficaci ex art. 44, L. fall., gli addebiti effettuati su detto conto dopo la pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, senza che sia necessaria la sua notificazione alla Poste Italiane s.p.a., dato che la disciplina prevista dall'art. 17, legge fall., fonda la sussistenza di una presunzione generale di conoscenza della pronuncia che dichiara aperta la procedura concorsuale.