(massima n. 1)
In tema di inefficacia dei pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44, secondo comma, legge fall.), ove la banca girataria per l'incasso di un assegno sbarrato, presentato da un suo cliente, non si limiti ad accreditare il titolo «salvo buon fine» o con altra formula da cui derivi l'indisponibilità dell'importo sino all'effettivo pagamento della banca trattaria, ma ne anticipi invece subito la valuta al girante, siffatta anticipazione — estranea al rapporto di mandato derivante dalla girata per l'incasso — implica necessariamente l'instaurazione (o la preesistenza) di un rapporto autonomo tra la banca ed il girante, in forza del quale il pagamento dell'assegno deve considerarsi imputabile direttamente all'istituto di credito che ne ha anticipato l'importo al proprio cliente. Pertanto, qualora detto pagamento avvenga a mani di soggetto fallito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, risulta ad esso applicabile la previsione di inefficacia di cui all'art. 44 legge fall., indipendentemente dal fatto che la banca fosse o meno a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento, opponibile erga omnes. (Nel caso di specie relativo al pagamento di due assegni sbarrati emessi a favore di una società fallita dopo la dichiarazione di fallimento e girati per l'incasso ad una banca, che ne aveva immediatamente versato l'importo a mani dell'amministratore della società stessa — la Corte di cassazione ha individuato quindi in tale versamento l'atto solutorio colpito da inefficacia, escludendo che il pagamento degli assegni dovesse considerarsi effettuato dalle banche trattarie, a seguito della successiva presentazione dei titoli in stanza di compensazione da parte della banca girataria).