(massima n. 1)
In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, č conseguenza automatica dell'indisponibilitā del patrimonio del fallito, valevole erga omnes e senza rilevanza dello stato soggettivo del solvens. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio in caso di pagamento a mani del mandatario della societā fallita, dopo che il contratto di mandato si era sciolto, statuendo la non applicabilitā della disciplina del pagamento al creditore apparente, dovendo escludersi oltretutto la buona fede del solvens dopo la avvenuta pubblicazione della sentenza di fallimento).