(massima n. 1)
Nel caso di fallimento del traente di una cambiale tratta, il trattario che al momento del fallimento non aveva ancora accettato il titolo non è liberato se lo paga nelle mani del prenditore, a nulla rilevando che abbia incolpevolmente ignorato il fallimento del traente. La dichiarazione di fallimento, infatti, produce i propri effetti "erga omnes" a prescindere dalla effettiva conoscenza che ne abbiano i terzi, e rispetto ad essa sono irrilevanti gli stati soggettivi di buona o mala fede. Ne consegue, da un lato, che il fallimento può pretendere dal trattario la restituzione degli importi pagati dopo il fallimento e, dall'altro, che il pagamento effettuato dal trattario al prenditore (o giratario) del titolo costituisce un indebito oggettivo, "ex" art. 2033 cod. civ..