(massima n. 1)
L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge fall., volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del pagamento effettuato in favore del fallito dopo la dichiarazione del fallimento, ha natura del tutto autonoma rispetto all'azione causale che ha determinato il predetto pagamento. Ne consegue che la prescrizione dell'azione fallimentare non può essere soggetta alla prescrizione del rapporto causale, non potendo decorrere in un momento antecedente all' adempimento inefficace.