(massima n. 1)
I decreti emessi dal giudice ordinario, anche in sede di reclamo, in ordine ai provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune a norma dell'art. 1105 ultimo comma c.c. hanno natura di provvedimenti di volontaria giurisdizione, come tali suscettibili in ogni tempo di revoca o di modificazione, a norma dell'art. 742 c.p.c. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.